IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  77,  comma  primo, ed 87, comma quinto, della
Costituzione della Repubblica;
  Viste  le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18
maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
  In  virtu'  della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
  Visti  i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n.
264;
  Visto   il  piano  particolareggiato  di  espropriazione  compilato
dall'Ente  autonomo  del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma
fondiaria  -  nei confronti di Mereu Onnis Giovanni fu Antonio, per i
terreni ricadenti nel comune di Pabillonis (provincia di Cagliari);
  Considerato che il sunnominato non e' stato ammesso al beneficio di
conservare   definitivamente   una   parte  dei  terreni  oggetto  di
esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge
21  ottobre  1950,  n.  841,  per  non  aver  ottemperato a tutti gli
adempimenti previsti in detto articolo;
  Udito   il   parere,  in  data  16  ottobre  1952,  espresso  dalla
Commissione  parlamentare,  nominata  a  norma degli articoli 5 della
legge  12  maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950,
n. 841;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e
per le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  approvato il piano paricolareggiato di espropriazione compilato
dall'Ente  autonomo  del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma
fondiaria  nei confronti di Mereu Onnis Giovanni fu Antonio, relativo
ai   terreni   ricadenti  nel  comune  di  Pabillonis  (provincia  di
Cagliari),  per  una  superficie  di  ettari 60.25.95, specificamente
descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.