IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Visti i propri decreti 10 aprile 1951, n. 256 e 27 aprile 1951, n. 264; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Mereu Onnis Giovanni fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Pabillonis (provincia di Cagliari); Considerato che il sunnominato non e' stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 16 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1. E' approvato il piano paricolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Mereu Onnis Giovanni fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pabillonis (provincia di Cagliari), per una superficie di ettari 60.25.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.